Art. 9.
(Fonti di finanziamento).

      1. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 si provvede tramite:

          a) l'utilizzo dei proventi derivanti allo Stato dalla vendita dei biglietti delle lotterie;

          b) l'utilizzo di una quota minima del 30 per cento dei proventi del lotto, secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge finanziaria;

          c) fondi dell'Unione europea.

      2. Nell'ambito della programmazione annuale il Ministero dei beni e delle attività culturali ripartisce le quote derivanti dalle entrate di cui al comma 1 da destinare agli interventi previsti dagli articoli 5, 6 e 7.